Locazione breve di immobile per finalità turistica
Il sottoscritto Locatore (ovvero colui che concede la locazione), concede in locazione ad esclusivo uso turistico le seguenti unità immobiliari a chi ne fa richiesta (per il seguito denominato Conduttore) tramite il presente sito internet e/o per il tramite delle OTA (On-line Travel Agency) e/o portali internet a cui il Locatore risulta iscritto per la promozione dei propri affitti turistici.
Il Conduttore può richiedere la locazione di una o più delle seguenti unità abitative, per il numero massimo di persone, lui compreso, previsto per ciascuna di esse :
1) unità immobiliare denominata Valdibà in Dogliani Via Carlo Rovere n. 100 posta al primo piano , costituita da un bilocale composto da: ingresso leaving con angolo cottura, camera, bagno e balcone ed identificata al Nuovo Catasto Urbano della Provincia di Cuneo con il subalterno n. 29 del numero 594 al Foglio 9 del comune di Dogliani – Codice CIR 00408100002 . L’unità immobiliare può ospitare un numero massimo di 4 persone ed è ammobiliata come da elenco a questo link
2) unità immobiliare denominata Rea in Dogliani Via Carlo Rovere n. 100 posta al primo piano, costituita da un bilocale composto da: ingresso leaving con angolo cottura, camera, bagno e balcone ed identificata al Nuovo Catasto Urbano della Provincia di Cuneo con il subalterno n. 30 del numero 594 al Foglio 9 del comune di Dogliani – Codice CIR 00408100001 . L’unità immobiliare può ospitare un numero massimo di 4 persone ed è ammobiliata come da elenco a questo link
3) unità immobiliare denominata Pianezzo in Dogliani Via Carlo Rovere n. 100 posta al primo piano, costituita da un bilocale composto da: ingresso, leaving con angolo cottura, camera, disimpegno, bagno e n. 2 terrazzini ed identificata al Nuovo Catasto Urbano della Provincia di Cuneo con il subalterno n. 28 del numero 594 al Foglio 9 del comune di Dogliani – Codice CIR 00408100003. L’unità immobiliare può ospitare un numero massimo di 5 persone ed è ammobiliata come da elenco a questo link
4) unità immobiliare denominata Castello in Dogliani Via Carlo Rovere n. 100 posta al secondo piano, costituita da un trilocale composto da: ingresso, camera, soggiorno, bagno e balcone ed identificata al Nuovo Catasto Urbano della Provincia di Cuneo con il subalterno n. 32 del numero 594 al Foglio 9 del comune di Dogliani – Codice CIR 00408100004. L’unità immobiliare può ospitare un numero massimo di 4 persone ed è ammobiliata come da elenco a questo link.
5) Unità immobiliare denominata Borgo in Dogliani Via Carlo Rovere n. 100 posta al terzo piano, costituita da un bilocale composto da: ingresso living con angolo cottura, camera, bagno ed identificata al Nuovo Catasto Urbano della Provincia di Cuneo con il subalterno n. 38 del numero 594 al Foglio 9 del comune di Dogliani- Codice CIR 00408100005. L’unità immobiliare può ospitare un numero massimo di 4 persone ed è ammobiliata come da elenco a questo link
Termini & Condizioni
1.PREMESSA
La versione in italiano delle presenti CONDIZIONI GENERALI è la versione legale definitiva valida per tutti i paesi. La traduzione in eventuali altre lingue è disponibile solo per comodità di consultazione
2. DURATA E CANONE
La locazione avrà una durata non superiore a trenta giorni, dalle ore 15:00 del giorno di arrivo (check-in) alle ore 11:00 del giorno previsto per la partenza. Il canone complessivo sarà quello indicato sulla conferma della prenotazione inviata dal Locatore, o da chi per esso, al Conduttore a seguito della sua richiesta.
Il canone comprende, per tutta la durata della locazione, il pagamento di tutte le spese locative.
Il canone comprende inoltre :
- la tassa di soggiorno;
- i consumi di luce, gas, acqua, ecc.;
- le spese condominiali;
- la pulizia finale;
- il noleggio di mobili, stoviglie e di quant’altro presente nell’unità immobiliare;
Escluso qualsiasi servizio di pulizia periodica durante tutta la durata della locazione, eccetto per le locazioni di durata superiore alle 7 notti. Per quest’ultime è compreso nel canone anche un cambio di biancheria (letto, bagno e cucina) e un servizio di pulizia dell’appartamento (escluso il lavaggio delle stoviglie) per ogni settimana. E’ facoltà del Locatore di rinunciare ai servizi settimanali in cambio di una riduzione, dal corrispondente valore, del canone.
3. PAGAMENTO DEL CANONE
Il pagamento del canone dovrà avvenire nei termini e nei modi indicati sulla conferma della prenotazione inviata dal Locatore, o da chi per esso, al Conduttore a seguito della sua richiesta
4. RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE
Il Conduttore è responsabile degli eventuali danni sofferti dall’immobile e/o dagli arredi o loro ammanchi, a lui imputabili. Danni che dovranno essere pagati dal Conduttore al Locatore a semplice sua richiesta.
5. ENTRATA E USCITA NEI LOCALI
Un controllo sarà effettuato all’arrivo dal Conduttore che dovrà segnalare al Locatore eventuali difetti dell’immobile e degli arredi o loro ammanchi rispetto all’inventario contenuto all’interno dell’immobile, entro 24 ore. In mancanza di segnalazioni il controllo verrà considerato come accettato dal Conduttore. Il Locatore può essere rappresentato da una persona a sua scelta
Alla partenza il Conduttore effettuerà solo il controllo e lo trasmetterà al Locatore. Quest’ultimo potrà contestarlo entro l’arrivo del seguente inquilino, in un limite massimo di 48 ore.
E’ concessa facoltà al Locatore di accedere, per tutto il periodo della locazione, all’unità immobiliare. L’esercizio di questa facoltà, tuttavia, deve essere svolta nei tempi e nei modi di minor disturbo per il Conduttore.
6. CONSEGNA DELLE CHIAVI
La consegna delle chiavi avviene nei seguenti modi :
- All’arrivo: consegna diretta delle chiavi dal Locatore al Conduttore
- Alla partenza : la riconsegna delle chiavi potrà avvenire, oltre che direttamente dal Locatore al Conduttore, anche col semplice atto di lasciarle all’interno dell’unità immobiliare locata.
Il Conduttore si impegna (art. 1590 c.c.) a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, fatto sempre salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno.
7. OBBLIGO DEL CONDUTTORE
Il Conduttore deve (art. 1587 c.c.):
- prendere in consegna l’unità immobiliare e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato dalla locazione o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;
- versare il corrispettivo della locazione nei termini e nei modi convenuti;
- rispettare ilo REGOLAMENTO del CONDOMINIO
Il Conduttore deve restituire l’unità immobiliare al Locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della unità immobiliare in conformità del contratto (art. 1590 c.c.), ma non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà.
Quando l’unità immobiliare locata necessita di riparazioni che non sono a carico del Conduttore, questi è tenuto a darne avviso al Locatore (art. 1577 c.c.). Se si tratta di riparazioni urgenti, il Conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al Locatore.
8. OBBLIGO DEL LOCATORE
Il Locatore deve (art. 1575 c.c.):
- consegnare al Conduttore l’ unità immobiliare locata in buono stato di manutenzione;
- mantenerla in stato da servire all’uso convenuto;
- garantirne il pacifico godimento dell’unità immobiliare al Conduttore durante la locazione.
Il Locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del Conduttore.
Se al momento della consegna l’unità immobiliare locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il Conduttore può domandare la risoluzione della locazione o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili (art. 1578 c.c.). Il Locatore è tenuto a risarcire al Conduttore i danni derivati da vizi dell’unità immobiliare, se non prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi al momento della consegna.
9. REGOLE DI CORRETTO GODIMENTO DELL’IMMOBILE
Sono ammessi animali di piccola taglia e vige il divieto di fumo all’interno dell’unità locata
10. REGOLE DI OSPITALITÀ
L’ospitalità nell’unità immobiliare, di un numero di persone superiore a quello convenuto comporterà la risoluzione della locazione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e l’obbligo di versare al Locatore, una somma pari all’ammontare dell’intero canone convenuto, a titolo di penale ai sensi dell’art. 1382 cod. civ.
11. DIVIETI DI SUBLOCAZIONE, COMODATO E CESSIONE
E’ vietata la sublocazione, il comodato o la cessione in godimento a qualsiasi altro titolo a terzi, in tutto o in parte.
12. RICONSEGNA ANTICIPATA DELL’IMMOBILE
Nel caso di riconsegna delle chiavi anticipata rispetto al termine di scadenza della locazione il canone già versato non verrà restituito.
13. RECESSO
E’ concessa facoltà al Conduttore di recedere dalla locazione con una semplice comunicazione al Locatore, alle seguenti condizioni:
- senz’alcuna penalità se la comunicazione di recesso avviene con almeno 14 giorni di anticipo rispetto alla data d’inizio della locazione
- con l’addebito di una penalità corrispondente all’importo di un pernottamento se la comunicazione di recesso avviene nei 7 gg. precedenti all’inizio della locazione
E’ concessa facoltà al Conduttore di recedere dalla locazione, senz’alcuna penalità, preavviso e con una semplice comunicazione al Locatore nel caso che intervengano e/o siano intervenute cause di forza maggiore e/o giusta causa.
14. CLAUSOLA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia in ordine all’esecuzione delle presenti CONDIZIONI GENERALI viene convenuta la competenza esclusiva del Foro di Asti
15. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti CONDIZIONI GENERALI si fa riferimento alle norme del codice civile e della vigente legge regionale in materia, trattandosi di locazione stipulata per soddisfare esigenze abitative aventi finalità turistica.
16. FIRMA
Poiché il presente contratto è stipulato a distanza per mezzo di supporti informatici, esso è privo, non essendo necessaria, della relativa versione cartacea, salvo non ne sia fatta esplicita richiesta dal Locatore. Il contratto d’affitto s’intende pertanto accettato in tutte le sue parti, sottoscritto e perfezionato da entrambe le parti, Locatore e Conduttore, con la semplice esibizione da parte del Locatore del suo documento di identità atto all’identificazione e dalla conseguente consegna delle chiavi dell’unità immobiliare locata da parte del Locatore. E’ cura del Locatore inserire il link alla presente pagina in tutta la corrispondenza elettronica scambiata con il Conduttore.